Art. 2

In vigore dal 10 ago 1948
L'art. 547 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente: "I buoni sono stampati su carta filigranata, portano impresso il suggello a secco del Ministero del tesoro, sono muniti di matrice e contromatrice e portano le indicazioni del numero progressivo per ciascuna serie e per ciascun esercizio, del capitale nominale, della somma versata per l'acquisto, della durata, della data di emissione e di scadenza, della tesoreria che ha ricevuto il versamento e di quella che deve effettuare il pagamento alla scadenza. Nei buoni da lire diecimila ed oltre l'ammontare del capitale nominale deve risultare anche dalla filigrana. Quelli all'ordine devono inoltre indicare la persona o l'ente a cui favore sono rilasciati ed essere firmati dal direttore generale del Tesoro o da un suo delegato. I buoni al portatore hanno la firma a fac-simile del direttore generale del Tesoro, e all'atto dell'emissione vengono firmati dal tesoriere centrale e dal controllore capo, se rilasciati dalla Tesoreria centrale, e dal cassiere e dal capo della Sezione di tesoreria, se rilasciati dalle sezioni di Tesoreria provinciale. I buoni del Tesoro sono distinti nelle seguenti serie: A da L. 1.000 (limitatamente per quelli all'ordine) B " " 5.000 C " " 10.000 D " " 25.000 E " " 50.000 F " " 100.000 G " " 500.000 H " " 1.000.000 I " " 2.000.000 L " " 5.000.000 M " " 10.000.000
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-06-30;1043#art-2

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