Art. 1
In vigore dal 10 ago 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, che approva il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Riconosciuta la necessità di modificare gli articoli 546 e 547 del regolamento suindicato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
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All'art. 546 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è aggiunto il seguente comma: "I buoni da lire mille possono essere soltanto all'ordine".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-06-30;1043#art-1