Art. 2
In vigore dal 6 ago 1948
I collocamenti a riposo, o le dispense dal servizio previsti dal presente decreto, devono essere disposti con decorrenza non posteriore al 30 giugno 1948.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-06-27;1035#art-2