Art. 1

In vigore dal 6 ago 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Le aliquote dei capi e dei secondi capi in carriera continuativa nella Marina militare, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, per la terza applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, sono fissate, per ciascuna categoria e grado, come segue: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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