Art. 2

In vigore dal 22 set 1948
Il collocamento in ausiliaria di cui al presente decreto dovrà essere disposto entro il 30 settembre 1948 e con decorrenza non posteriore alla data predetta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 giugno 1948 EINAUDI PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 83. - FRASCA
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Art. 2 Collocamento in ausiliaria della quarta aliquota degli ufficiali generali e superiori in servizio permanente effettivo della Aeronautica militare, in applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384. — Testo vigente | Portale Normativo