Art. 2
In vigore dal 22 set 1948
Il collocamento in ausiliaria di cui al presente decreto dovrà essere disposto entro il 30 settembre 1948 e con decorrenza non posteriore alla data predetta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 giugno 1948
EINAUDI
PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 83. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-06-10;1135#art-2