Art. 1

In vigore dal 22 set 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . L'aliquota per ciascun grado e ruolo degli ufficiali generali e superiori dell'Aeronautica militare, in servizio permanente effettivo, che possono essere collocati in ausiliaria per la quarta applicazione del regio decreto Legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è fissata come segue: Arma aeronautica - Ruolo naviganti: Generale di squadra aerea............................ n. 5 Generale di divisione aerea.......................... " 2 Generale di brigata aerea............................ " 6 Colonnello........................................... " 6 Tenente colonnello................................... " 12 Maggiore............................................. " 63 Arma aeronautica - Ruolo servizi: Maggiore............................................. n. 7 Corpo del Genio aeronautico - Ruolo ingegneri: Maggiore............................................. n. 3 Corpo di commissariato aeronautico - Ruolo commissaria- to: Tenente colonnello................................... n. 1 Maggiore............................................. " 1 Corpo sanitario aeronautico: Maggiore............................................. n. 14
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-06-10;1135#art-1

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