Art. 1
In vigore dal 22 set 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
L'aliquota per ciascun grado e ruolo degli ufficiali generali e superiori dell'Aeronautica militare, in servizio permanente effettivo, che possono essere collocati in ausiliaria per la quarta applicazione del regio decreto Legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è fissata come segue:
Arma aeronautica - Ruolo naviganti:
Generale di squadra aerea............................ n. 5 Generale di divisione aerea.......................... " 2 Generale di brigata aerea............................ " 6 Colonnello........................................... " 6 Tenente colonnello................................... " 12 Maggiore............................................. " 63
Arma aeronautica - Ruolo servizi:
Maggiore............................................. n. 7
Corpo del Genio aeronautico - Ruolo ingegneri:
Maggiore............................................. n. 3
Corpo di commissariato aeronautico - Ruolo commissaria-
to:
Tenente colonnello................................... n. 1 Maggiore............................................. " 1
Corpo sanitario aeronautico:
Maggiore............................................. n. 14
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-06-10;1135#art-1