Art. 2
In vigore dal 24 lug 1948
Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 maggio 1948
EINAUDI
FACCHINETTI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 161. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-21;956#art-2