Art. 1

In vigore dal 24 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1948, n. 157; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . L' del decreto 18 febbraio 1948, n. 157, è sostituito dal seguente: ". - Le dispense dal servizio, previste dal presente decreto, devono essere disposte con decorrenza non posteriore al 31 luglio 1948".
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