Art. 2
In vigore dal 7 lug 1948
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 maggio 1948
EINAUDI
SFORZA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 100. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-21;829#art-2