Art. 1
In vigore dal 7 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1503;
Tenuto conto che l'attuale sviluppo del movimento emigratorio rende necessario ed urgente, nell'interesse degli emigranti e dei servizi dell'emigrazione, un ulteriore aumento del numero dei rappresentanti dei vettori di emigranti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Decreta:
Art. 1.
Ai vettori di emigranti è consentita la facoltà di istituire un loro rappresentante in ciascuno dei comuni non capoluoghi di mandamento, indicati nell'unita tabella firmata dal Ministro per gli affari esteri, subordinatamente all'assenso del Ministero degli affari esteri - Direzione generale dell'emigrazione, e indipendentemente dalla facoltà di istituire i rappresentanti di cui all'art. 2 del decreto 13 novembre 1947, n. 1503, citato nelle premesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-21;829#art-1