Elenco B

Art. 13

In vigore dal 22 giu 1948
Il piede piatto bilaterale, quello unilaterale di notevole grado e quelle altre deformità dei piedi non comprese nell'elenco A, le quali riescano d'impedimento alla marcia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-eb-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo