Art. 13
Elenco B

Art. 13

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In vigore dal 22 giu 1948
Il piede piatto bilaterale, quello unilaterale di notevole grado e quelle altre deformità dei piedi non comprese nell'elenco A, le quali riescano d'impedimento alla marcia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-eb-13