Art. 3

In vigore dal 7 apr 1948
Il canone annuo per l'uso di tavoli, di cui al decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 415, è stabilito nella misura di Lit. 5.000 e di Lit. 10.000, rispettivamente per i tavoli ad uno o due posti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 febbraio 1948 DE NICOLA DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 63. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-21;152#art-3

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