Art. 1

In vigore dal 7 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 850, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di Borsa spettanti al Consiglio provinciale dell'economia, ora Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma; Visti i regi decreti 12 marzo 1931, n. 281, 28 gennaio 1932, n. 58, 29 marzo 1934, n. 647, e il decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 415, con i quali vennero apportate delle variazioni alla predetta tariffa; Vista la deliberazione in data 20 maggio 1947, n. 338, della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa suddetta; Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: . I diritti di accesso ai recinti riservati di Borsa, di cui al decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 415, sono stabiliti nella seguente misura: 1) agenti di cambio............................... Lit. 2.000 2) rappresentanti di agenti di cambio: per il primo rappresentante.................... Lit. 3.000 per i successivi............................... " 5.000 3) impiegati di agenti di cambio: per il primo impiegato......................... " 1.000 per i successivi............................... " 2.000 4) fattorini di agenti di cambio.................. " 1.000 5) rappresentanti di istituti di credito nel re- cinto delle banche e banchieri....................... " 15.000 6) impiegati di banche............................ " 5.000 7) banchieri, commissionari, cambiavalute, remis sori................................................. " 9.000 8) fattorini in divisa............................ " 2.000 9) osservatori di istituti di credito autorizzati a termini del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, ad accedere nel recinto delle grida............. " 25.000
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-21;152#art-1

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