Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo VII

Art. 86

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 46

In vigore dal 21 feb 1948
Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisca di fare entrare l'elettore in cabina è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-86

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo