Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo VII
Art. 86
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 46
In vigore dal 21 feb 1948
Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisca di fare entrare l'elettore in cabina è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-86