Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo VII
Art. 86
87 / 96D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 46
In vigore dal 21 feb 1948
Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisca di fare entrare l'elettore in cabina è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-86