Art. 86 · D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 46
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo VII

Art. 86

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D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 46

In vigore dal 21 feb 1948
Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisca di fare entrare l'elettore in cabina è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
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