Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo VII

Art. 84

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 35, 59

In vigore dal 21 feb 1948
L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel 2° comma dell' od a quella di cui al 4° comma dell', è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-84

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