Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo VII
Art. 84
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 35, 59
In vigore dal 21 feb 1948
L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel 2° comma dell' od a quella di cui al 4° comma dell', è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-84