Art. 84 · D. L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 35, 59
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo VII

Art. 84

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D. L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 35, 59

In vigore dal 21 feb 1948
L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel 2° comma dell' od a quella di cui al 4° comma dell', è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-84