Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo VII
Art. 83
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35
In vigore dal 21 feb 1948
Le infrazioni alle disposizioni contenute nell' sono punire con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire 2000 a L.
10.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-83