Art. 83 · D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo VII

Art. 83

84 / 96

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35

In vigore dal 21 feb 1948
Le infrazioni alle disposizioni contenute nell' sono punire con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire 2000 a L. 10.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-83