Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo VII
Art. 83
84 / 96D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35
In vigore dal 21 feb 1948
Le infrazioni alle disposizioni contenute nell' sono punire con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire 2000 a L.
10.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-83