Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo VII

Art. 80

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 16

In vigore dal 21 feb 1948
L'elettore che sottoscrive più di una lista di candidati è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 10.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-80

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