Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo VII
Art. 80
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 16
In vigore dal 21 feb 1948
L'elettore che sottoscrive più di una lista di candidati è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 10.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-80