Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo VII
Art. 80
81 / 96D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 16
In vigore dal 21 feb 1948
L'elettore che sottoscrive più di una lista di candidati è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 10.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-80