Art. 80 · D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 16
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo VII

Art. 80

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D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 16

In vigore dal 21 feb 1948
L'elettore che sottoscrive più di una lista di candidati è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 10.000.
Storico versioni

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