Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo VII
Art. 76
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 75
In vigore dal 21 feb 1948
Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire 2000.
Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-76