Art. 76 · D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 75
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo VII

Art. 76

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D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 75

In vigore dal 21 feb 1948
Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire 2000. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-76