Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo VII

Art. 74

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 73

In vigore dal 21 feb 1948
Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da lire 10.000 a lire 20.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-74

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo