Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo VII
Art. 74
75 / 96D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 73
In vigore dal 21 feb 1948
Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto.
Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da lire 10.000 a lire 20.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-74