Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo VII
Art. 73
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 72
In vigore dal 21 feb 1948
Chiunque impedisce l'affissione di manifesti della pubblica autorità concernenti le operazioni elettorali o impedisce la diffusione o l'affissione di stampe di propaganda elettorale, ovvero sottrae o distrugge manifesti o stampe destinati all'affissione o alla diffusione, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000.
Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-73