Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo VII
Art. 73
74 / 96D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 72
In vigore dal 21 feb 1948
Chiunque impedisce l'affissione di manifesti della pubblica autorità concernenti le operazioni elettorali o impedisce la diffusione o l'affissione di stampe di propaganda elettorale, ovvero sottrae o distrugge manifesti o stampe destinati all'affissione o alla diffusione, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000.
Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-73