Art. 73 · D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 72
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo VII

Art. 73

74 / 96

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 72

In vigore dal 21 feb 1948
Chiunque impedisce l'affissione di manifesti della pubblica autorità concernenti le operazioni elettorali o impedisce la diffusione o l'affissione di stampe di propaganda elettorale, ovvero sottrae o distrugge manifesti o stampe destinati all'affissione o alla diffusione, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000. Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-73