Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo VII

Art. 72

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 71

In vigore dal 21 feb 1948
Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-72

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo