Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo VII
Art. 72
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 71
In vigore dal 21 feb 1948
Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000.
Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-72