Art. 72 · D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 71
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo VII

Art. 72

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D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 71

In vigore dal 21 feb 1948
Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-72