Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo V
Art. 66
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 82
In vigore dal 21 feb 1948
Non è ammessa rinunzia o cessione dell'indennità spettante ai deputati a norma dell' della Costituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-66