Art. 66 · D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 82
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo V

Art. 66

67 / 96

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 82

In vigore dal 21 feb 1948
Non è ammessa rinunzia o cessione dell'indennità spettante ai deputati a norma dell' della Costituzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-66