Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo IV

Art. 43

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 46

In vigore dal 21 feb 1948
Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-43

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