Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo IV
Art. 43
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 46
In vigore dal 21 feb 1948
Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-43