Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo IV
Art. 43
44 / 96D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 46
In vigore dal 21 feb 1948
Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-43