Art. 43 · D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 46
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo IV

Art. 43

44 / 96

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 46

In vigore dal 21 feb 1948
Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-43