Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo III

Art. 13

D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 17

In vigore dal 21 feb 1948
Le liste dei candidati al collegio unico nazionale devono essere presentate alla cancelleria della Corte di cassazione, che è costituita in ufficio centrale nazionale, non più tardi delle ore 16 del trentesimo giorno anteriore a quello della votazione, con gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documento equipollente dei candidati, le dichiarazioni di presentazione dei delegati di lista e l'attestazione della cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale dalla quale risulti per ciascun candidato che è compreso in una lista circoscrizionale. La cancelleria della Corte di cassazione deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-13

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