Art. 13 · D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 17
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo III

Art. 13

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D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 17

In vigore dal 21 feb 1948
Le liste dei candidati al collegio unico nazionale devono essere presentate alla cancelleria della Corte di cassazione, che è costituita in ufficio centrale nazionale, non più tardi delle ore 16 del trentesimo giorno anteriore a quello della votazione, con gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documento equipollente dei candidati, le dichiarazioni di presentazione dei delegati di lista e l'attestazione della cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale dalla quale risulti per ciascun candidato che è compreso in una lista circoscrizionale. La cancelleria della Corte di cassazione deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-13