Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati›Titolo III
Art. 10
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 14
In vigore dal 21 feb 1948
Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate da non meno di 500 e non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.
I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, agli effetti dell', sesto comma.
La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma dev'essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel collegio e deve indicare cognome, nome, paternità e luogo di nascita dei singoli candidati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-10