Art. 10 · D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 14
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei DeputatiTitolo III

Art. 10

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D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 14

In vigore dal 21 feb 1948
Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate da non meno di 500 e non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, agli effetti dell', sesto comma. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma dev'essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel collegio e deve indicare cognome, nome, paternità e luogo di nascita dei singoli candidati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26#art-tud-10