Art. 1
In vigore dal 12 gen 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1604;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1802;
Visto il regio decreto 10 settembre 1936, n. 1980;
Visto il regio decreto 9 febbraio 1942, n. 287;
Visto il decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 343;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la marina mercantile e per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Articolo unico.
Lo statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, annesso al decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 343, è sostituito da quello annesso al presente decreto vistato dai Ministri proponenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 gennaio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - CAPPA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 103. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-01-05;1458#art-1