Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 gen 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1604; Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1802; Visto il regio decreto 10 settembre 1936, n. 1980; Visto il regio decreto 9 febbraio 1942, n. 287; Visto il decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 343; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri per la marina mercantile e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Articolo unico. Lo statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, annesso al decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 343, è sostituito da quello annesso al presente decreto vistato dai Ministri proponenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - CAPPA - SEGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1948 Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 103. - CARLOMAGNO
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