Art. 9

Determinazione degli uffici dirigenziali di livello non generale

In vigore dal 18 apr 2026
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero oggetto di riorganizzazione, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
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