Art. 8
Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186
In vigore dal 18 apr 2026
1. All'articolo 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «quarantatrè» e la parola: «duecentoundici» è sostituita dalla seguente: «duecentodiciotto»;
b) al comma 3, le parole «, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,» sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2026-03-11;43#art-8