Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 18 feb 2026
1. Le disposizioni di cui all' si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Nei concorsi banditi entro il 31 dicembre del 2026, la prova sulla materia di cui all'articolo 10, comma 4, lettera c-ter), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, è facoltativa. I candidati dichiarano l'intenzione di sostenere la prova di cui al primo periodo nella domanda di ammissione al concorso. Per la prova facoltativa di cui al presente comma il candidato può conseguire un punteggio non superiore a 2 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di 1,2 centesimi. 3. Il presente regolamento è inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 25 novembre 2025 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 308
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