Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72

In vigore dal 18 feb 2026
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, e, in particolare, l'articolo 99-bis; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l'articolo 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72, concernente il regolamento recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica; Vista la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali, e in particolare l'articolo 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2014, n. 103, concernente il regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, e in particolare l'articolo 8; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e in particolare l'; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e in particolare l'articolo 3, comma 3-bis; Sentito il Ministro dell'università e della ricerca per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 4 novembre 2025; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con nota n. 208068 del 17 novembre 2025, alla quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha fornito riscontro con nota n. 17510 del 20 novembre 2025; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Adotta il seguente regolamento: Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all': 1) al comma 2 le parole: «del direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «direttoriale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il bando di concorso contiene: a) i requisiti per l'ammissione alla carriera diplomatica; b) il termine e le modalità di presentazione delle domande; c) le cause di esclusione dalla procedura derivanti dalla non corretta o incompleta compilazione delle domande; d) l'avviso che il diario e la sede delle prove sono comunicati mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale conformemente all'articolo 14-bis; e) l'oggetto e le modalità di svolgimento delle prove; f) il punteggio o la votazione minimi per il superamento delle prove; g) i titoli che danno luogo a punteggio aggiuntivo, precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio; h) i termini e le modalità della dichiarazione dei titoli; i) la percentuale di posti riservati ai sensi dell'articolo 4; l) la citazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; m) l'avviso che, all'atto dell'assunzione in servizio, il personale appartenente alla carriera diplomatica presta giuramento ai sensi dell'articolo 54, comma secondo, della Costituzione.». b) all'articolo 3: 1) comma 1: 1.1) alla lettera b), le parole: «presso le organizzazioni internazionali. Sono considerati funzionari internazionali che siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato per posti per i quali è richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario» sono sostituite dalle seguenti: «come funzionari internazionali ai sensi della legge 17 dicembre 2010, n. 227»; 1.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) laurea magistrale o titolo equiparato secondo la normativa vigente. Ai titoli accademici conseguiti all'estero si applica l'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;»; 1.3) la lettera e) è sostituita dalle seguenti: «e) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; e-bis) possedere i requisiti previsti dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;»; e-ter) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso un'amministrazione pubblica per motivi disciplinari; e-quater) non essere stati dichiarati decaduti per avere conseguito la nomina o l'assunzione presso un'amministrazione pubblica mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; e-quinquies) non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso un'amministrazione pubblica.»; 2) al comma 3, la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»; c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «inquadrati nella terza area» sono sostituite dalle seguenti: «e della cooperazione internazionale inquadrati nell'area dei funzionari»; d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Art. 5 (Domanda di ammissione al concorso). - 1. Le domande di ammissione al concorso sono redatte su modulo conforme a quello predisposto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sono inviate secondo le modalità ed entro il termine indicati nel bando di concorso. Il bando può prevedere che la domanda sia presentata esclusivamente con modalità telematiche. Il termine non è inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. 2. Nella domanda il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità e ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di autocertificazione, quanto segue: a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale; b) se è nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita; c) se ha compiuto i trentacinque anni, il titolo per l'elevazione del limite massimo di età di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera b); d) il possesso della cittadinanza italiana; e) le cittadinanze possedute oltre a quella italiana; f) l'indirizzo di residenza; g) il recapito di posta elettronica certificata al quale sono trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali; h) il comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i) il titolo di studio posseduto, l'università o l'istituto equiparato presso cui è stato conseguito, la data del conseguimento e la votazione riportata; l) i servizi prestati come dipendente di amministrazioni pubbliche, le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, i procedimenti disciplinari subiti o in corso; m) di essere di condotta incensurabile; n) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, di non essere stato sottoposto all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale con provvedimento divenuto definitivo e di non avere in corso procedimenti penali, nè procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, di non essere a conoscenza di essere sottoposto ad indagini preliminari. In caso contrario, il candidato dichiara le condanne, i procedimenti a carico e ogni precedente penale a proprio carico, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato o quella presso la quale pende il procedimento penale o sono state avviate le indagini preliminari; o) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione della riserva di posti di cui all'articolo 4; p) di non ricadere nella condizione di esclusione dalla partecipazione al concorso prevista dall'articolo 3, comma 3; q) in quale lingua, da scegliersi tra francese, spagnolo e tedesco, intende sostenere la prova scritta di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e); r) in quale materia intende sostenere la prova orale di cui all'articolo 10, comma 4, lettera c-ter); s) se intende sostenere una o più prove integrative di cui all'articolo 11; t) se intende sostenere una o più prove linguistiche facoltative di cui all'articolo 12; u) se possiede titoli che possono dare punteggio aggiuntivo ai sensi dell'articolo 9; v) se possiede titoli, previsti dalle vigenti disposizioni, che danno luogo, a parità di punteggio, a preferenza. 3. Non sono considerati i titoli non posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso o non espressamente dichiarati nella medesima domanda. L'amministrazione può accertare la sussistenza dei titoli dichiarati. 4. Il candidato presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I dati sono trattati in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 5. Il candidato comunica senza indugio variazioni dell'indirizzo di residenza o del recapito di posta elettronica certificata. 6. Il candidato diversamente abile o con disturbi specifici dell'apprendimento indica nella domanda la propria condizione e specifica l'ausilio e i tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove. È fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attività diplomatica presso l'amministrazione centrale e in sedi estere, incluse quelle con caratteristiche di disagio. 7. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non è responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda o da disguidi postali, tecnici o imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o a forza maggiore.»; e) all'articolo 6: 1) al comma 1, le parole: «del direttore generale per le risorse e l'innovazione del Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «direttoriale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; 2) al comma 3, le parole: «facoltative. I predetti» sono sostituite dalle seguenti: «facoltative, nonché per le prove di cui all'articolo 10, comma 4, lettere c-bis) e c-ter). Per le prove di cui all'articolo 10, comma 4, c-bis), i membri aggregati sono individuati tra gli appartenenti alla carriera diplomatica. I membri aggiunti»; 3) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Non possono fare parte della commissione il capo e il personale in servizio nella struttura di secondo livello del Ministero che attende alla formazione del personale, nonché i docenti che insegnano o hanno insegnato nei corsi di preparazione al concorso nell'anno accademico in cui si svolge il concorso e nei quattro anni precedenti.»; f) all'articolo 7: 1) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) prove d'esame scritte e orali, nonché prove facoltative e prove integrative per conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; c) valutazione dei titoli.»; 2) al comma 2 le parole: «nel successivo articolo 8, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 8»; g) all'articolo 8, i commi 3 e 4, sono sostituiti dai seguenti: «3. Il numero delle domande che compongono il questionario di cui al comma 2 è determinato dal bando di concorso. Per ogni risposta corretta è attribuito 1 punto. Per ogni risposta errata sono sottratti 0,25 punti. 4. Sono ammessi alle prove scritte di cui all'articolo 10, comma 2, i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore al 60% del punteggio massimo conseguibile nella prova attitudinale.»; h) all'articolo 9: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La commissione esaminatrice assegna il punteggio per titoli dopo la prova orale di cui all'articolo 10, comma 4, ai candidati che hanno superato la prova medesima.»; 2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «conseguimento di» sono inserite le seguenti: «abilitazioni professionali,»; 3) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al comma 2, lettera a), sono considerate le abilitazioni italiane e straniere riconosciute in Italia, per il cui conseguimento è richiesto il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o di un titolo equiparato e il superamento di un esame di abilitazione.»; 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La commissione esaminatrice assegna il punteggio per i titoli di cui al comma 3 in relazione alla coerenza dei medesimi con la professionalità specifica della carriera diplomatica ed entro i seguenti limiti massimi: a) 1,2 centesimi per le abilitazioni professionali; b) 2 centesimi per i dottorati di ricerca; c) 1 centesimo per i master universitari di secondo livello; d) 1,2 centesimi per i diplomi di specializzazione; e) 0,5 centesimi per i master di primo livello.»; i) all'articolo 10: 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le prove d'esame, scritte ed orali, sono dirette ad accertare le capacità di analisi, sintesi e di risoluzione dei problemi, la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei candidati. 2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale di cui all'articolo 8 sono ammessi a sostenere le prove d'esame scritte, che possono essere svolte mediante strumenti informatici e procedure digitali. Non è ammesso l'uso del dizionario. Il bando può prevedere che una medesima prova accerti la conoscenza di più materie. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna; b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea; c) economia politica, politica economica, economia internazionale e finanziaria, commercio internazionale; d) lingua inglese; e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: francese, spagnolo o tedesco.»; 2) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: «c-bis) diritto consolare e ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; c-ter) una materia a scelta del candidato tra: 1) elementi di informatica, con particolare riferimento alla sicurezza cibernetica nazionale e internazionale, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie; 2) elementi di storia della cultura italiana dal 1800 ad oggi e di promozione all'estero della cultura e della lingua italiana; 3) elementi di cooperazione internazionale allo sviluppo; 4) elementi di disciplina sportiva e di organizzazione e gestione di grandi eventi; 5) elementi di comunicazione istituzionale pubblica, di psicologia della comunicazione e di social media management;»; l) all'articolo 12, i commi 4 e 5, sono sostituiti dai seguenti: «4. Per le prove facoltative di lingua il candidato può conseguire un punteggio massimo complessivo determinato come segue: a) fino a 7 centesimi, se il candidato non ha conseguito la sufficienza in alcuna delle lingue di cui al comma 5, primo periodo; b) fino a 8 centesimi, se il candidato ha conseguito la sufficienza in una lingua di cui al comma 5, primo periodo; c) fino a 9 centesimi, se il candidato ha conseguito la sufficienza in due lingue di cui al comma 5, primo periodo; d) fino a 10 centesimi, se il candidato ha conseguito la sufficienza in tre lingue di cui al comma 5, primo periodo; e) fino a 11 centesimi, se il candidato ha conseguito la sufficienza in quattro o più lingue di cui al comma 5, primo periodo. 5. Per la conoscenza di ciascuna delle lingue tedesco, russo, turco, arabo, hindi, cinese e giapponese, il candidato può conseguire un punteggio non superiore a 4 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di 2 centesimi. Per la conoscenza di ciascuna lingua diversa da quelle di cui al primo periodo, il candidato può conseguire un punteggio non superiore a 2 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di 1 centesimo.»; m) all'articolo 13, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, con provvedimento direttoriale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno superato le prove d'esame è approvata e i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sono dichiarati vincitori, tenuto conto delle riserve di posti e dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 4. La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»; n) all'articolo 14: 1) al comma 2, la parola: «provincia» è sostituita dalle seguenti: «città metropolitana»; 2) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «3. La sede, il giorno e l'orario della prova attitudinale di cui all'articolo 8 sono resi noti con avviso pubblicato nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di coloro che non hanno ricevuto comunicazione dell'esclusione dalla procedura concorsuale. 4. Per la prova attitudinale di cui all'articolo 8 i candidati dispongono di un'ora. 5. La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle prove d'esame scritte sulla base del calendario fissato con provvedimento direttoriale pubblicato nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»; 3) al comma 6 la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quindici»; o) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente: «Art. 14-bis (Pubblicazioni e comunicazioni). - 1. Le comunicazioni relative al procedimento concorsuale di cui al presente regolamento effettuate mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale hanno valore di notifica a tutti gli effetti.».
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