Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 21 dic 2023
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, sono abrogati.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all', comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina.
4. In sede di attuazione delle attività di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 ottobre 2023
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni
Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
Lollobrigida
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, Il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1536
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-16;178#art-8