Art. 3
Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
In vigore dal 21 dic 2023
1. Il Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica sovrintende e coordina l'attività delle rispettive Direzioni generali nell'esercizio delle seguenti funzioni:
a) adozione degli interventi a sostegno e sviluppo della competitività delle filiere e dei distretti, del lavoro in agricoltura e degli interventi di contrasto al caporalato;
b) valorizzazione del sistema agroalimentare, tracciabilità delle produzioni e certificazioni, sviluppo dell'agricoltura biologica e integrata e dell'economia circolare;
c) sviluppo del settore ippico e delle competenze connesse ai giochi e alle scommesse sulle corse dei cavalli;
d) adozione degli interventi a favore del settore della pesca e dell'acquacoltura, attuazione del Piano triennale pesca e della legislazione nazionale;
e) gestione del reclutamento, dello sviluppo delle risorse umane e del contenzioso in materia di personale;
f) svolgimento delle attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale, la gestione comune dei beni e servizi;
g) gestione dei sistemi informativi, del SIAN, nonché delle attività di comunicazione, informazione, promozione e partecipazione a fiere ed eventi.
2. Il Dipartimento è articolato nei seguenti cinque uffici di livello dirigenziale generale:
a) La Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare svolge le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. In particolare:
1) in attuazione delle funzioni previste dalla lettera a) del comma 1, sono di competenza della Direzione:
1.1. l'elaborazione, in collaborazione con gli Uffici alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento, e l'attuazione delle linee di politica nazionale di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto;
1.2. la gestione degli incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera e di distretto del cibo;
1.3. l'elaborazione e l'attuazione delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, nonché della trasformazione dei prodotti agricoli, fatte salve le competenze del Ministero delle imprese e del made in Italy;
1.4. in coordinamento con gli Uffici alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento, la gestione degli strumenti e degli incentivi a valere su fondi nazionali per l'attuazione delle politiche in favore dell'imprenditoria agricola giovanile, femminile e di ricambio generazionale, ivi compresi i contratti agrari e la ricomposizione fondiaria, delle politiche imprenditoriali in agricoltura, della meccanizzazione agricola, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico in agricoltura e degli strumenti finanziari e di accesso al credito per le imprese agricole e agroalimentari;
1.5. l'esercizio delle competenze nel settore del mercato del lavoro in agricoltura, anche con riferimento al contrasto al caporalato, per quanto non di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
1.6. l'approfondimento delle problematiche del lavoro nel mercato agricolo, comprese quelle relative all'immigrazione;
2) in attuazione delle funzioni previste dalla lettera b) del comma 1, sono di competenza della Direzione:
2.1. l'adozione di interventi di sviluppo dell'economia circolare nel settore agricolo e agroalimentare;
2.2. l'elaborazione della disciplina generale e di coordinamento in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, in particolare per la protezione dei prodotti a indicazione geografica DOP, IGP, STG;
2.3. l'esercizio delle competenze attribuite dalla vigente legislazione al Ministero in materia di Disciplinari produzione;
2.4. la certificazione delle attività agricole ecocompatibili;
2.5. la promozione e valorizzazione del settore vitivinicolo;
2.6. l'esercizio delle competenze attribuite dalla vigente legislazione al Ministero in materia di etichettatura, ferme restando le competenze del Ministero delle imprese e del made in Italy;
2.7. lo sviluppo delle politiche di contrasto allo spreco alimentare e al recupero delle eccedenze in coordinamento con la direzione delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
2.8. l'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all' della legge 6 marzo 1958, n. 199;
2.9. il supporto organizzativo-logistico al Comitato nazionale vini;
2.10. l'elaborazione della disciplina generale e l'attività di coordinamento in materia di agricoltura biologica;
2.11. la definizione del regime e delle modalità di gestione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, ai sensi dell', comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4;
2.12. la definizione dei requisiti e delle norme tecniche relative alle misure agroambientali, ivi compresi quelli relativi alla produzione integrata, ai sensi dell', comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, ai fini della valutazione economica delle misure stesse;
2.13. l'esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni regionali;
2.14. il riconoscimento e il sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli;
2.15. la gestione della borsa merci e della vendita diretta dei prodotti agricoli;
2.16. le attività relative alla trasparenza dei mercati e alle commissioni uniche nazionali;
2.17. il supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
b) la Direzione generale per l'ippica svolge le funzioni di cui alla lettera c) del comma 1. In particolare, sono di competenza della Direzione:
1) la definizione delle linee di sviluppo del settore ippico;
2) le attività di tutela del benessere degli animali impiegati nel settore ippico;
3) l'attività di prevenzione e di contrasto al doping;
4) l'elaborazione delle politiche di sviluppo dell'allevamento e la definizione dei piani allevatoriali e la gestione dei Libri genealogici di propria competenza;
5) la gestione delle attività inerenti alle abilitazioni degli operatori all'esercizio dell'attività ippica;
6) la gestione delle attività di competenza connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
7) la programmazione delle corse e delle manifestazioni ippiche;
8) la gestione delle corse trotto e galoppo e delle manifestazioni sella;
9) l'organizzazione e il supporto all'attività degli organi giustiziali;
10) la promozione dell'ippica;
11) la gestione del palinsesto televisivo e dei canali TV;
12) la gestione dei rapporti con le società di corse e con gli organismi associativi;
13) la gestione delle risorse e del sistema dei pagamenti dei premi al traguardo nonché delle provvidenze all'allevamento;
c) la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge le funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 e, per le funzioni di propria competenza si avvale delle Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il Reparto Pesca Marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto. In particolare, sono di competenza della Direzione:
1) la programmazione nazionale e l'elaborazione delle linee guida internazionali in materia di pesca e acquacoltura, ivi incluso il piano strategico nazionale per l'acquacoltura;
2) la trattazione, la cura e la rappresentanza degli interessi nazionali nell'ambito della politica della pesca e dell'acquacoltura, nelle relazioni con l'UE e le organizzazioni internazionali, ivi incluse la FAO, l'OCSE e l'OMC e le organizzazioni regionali di pesca, anche nelle relazioni internazionali in sede bilaterale, ove necessario in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
3) la ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura;
4) l'attività di gestione e uso di dati nel settore della pesca, ai sensi del regolamento (UE) n. 1004/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, e delle norme europee in materia;
5) la raccolta, il trattamento e la certificazione dei dati sulle attività di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, e delle relative norme europee;
6) l'elaborazione della disciplina generale e l'attività di coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura;
7) la gestione delle risorse ittiche marine, dell'importazione e dell'esportazione dei prodotti ittici, anche ai sensi delle normative europee finalizzate a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
8) la tutela, la valorizzazione, la tracciabilità e la valorizzazione della qualità dei prodotti ittici, anche attraverso l'elaborazione e il coordinamento delle linee politiche e strategiche di sviluppo della filiera;
9) la gestione della borsa merci e della vendita diretta dei prodotti ittici della produzione primaria nazionale;
10) l'adozione delle misure tecniche e di gestione relative all'attività di pesca marittima;
11) le attività afferenti al Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura;
12) la gestione degli aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura, nonché la gestione del Fondo per il credito peschereccio.
d) la Direzione generale e delle risorse umane svolge le funzioni di cui alla lettera e) del comma 1. In particolare, sono di competenza della Direzione:
1) la gestione unificata delle risorse umane;
2) la selezione, il reclutamento, l'adozione degli atti di mobilità esterna ed interna, per il personale nei ruoli dell'ICQRF previa intesa con il Capo Dipartimento;
3) il trattamento giuridico, retributivo e previdenziale, istruzione e gestione del relativo contenzioso;
4) i procedimenti disciplinari;
5) le attività di formazione e aggiornamento professionale;
6) le relazioni con le organizzazioni sindacali, il supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione collettiva integrativa;
7) l'elaborazione delle politiche del personale per le pari opportunità;
8) l'attuazione di politiche di benessere organizzativo e di conciliazione vita-lavoro;
9) l'organizzazione e gestione della biblioteca del Ministero;
10) il coordinamento e la gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico;
11) l'attività di vigilanza sui consorzi agrari e sulle gestioni di ammasso;
e) la Direzione generale degli Affari generali e del Bilancio svolge le funzioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1. In particolare:
1) in attuazione delle funzioni previste dalla lettera f) del comma 1, sono di competenza della Direzione:
1.1. l'attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale;
1.2. la gestione unificata delle risorse strumentali;
1.3. l'attività di centrale unica di committenza per le acquisizioni di beni e servizi d'interesse di tutte le diverse articolazioni del Ministero;
1.4. la prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero;
1.5. la gestione della funzione statistica di cui all' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
1.6. l'attività di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
1.7. il coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; nonché la predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero;
2) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera g) del comma 1, sono di competenza della Direzione:
2.1. l'attività di competenza del Ministero relativa al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi dell'articolo 01 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74;
2.2. l'adempimento dei compiti per l'attuazione della transizione digitale previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
2.3. le attività finalizzate alla transizione alla modalità operativa digitale e conseguenti processi di riorganizzazione;
2.4. le attività di comunicazione e di informazione nelle materie di competenza del Ministero;
2.5. in coordinamento con la Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare, la promozione dei prodotti di qualità agricoli ed agroalimentari e dei prodotti a indicazione geografica DOP, IGP, STG;
2.6. il coordinamento delle attività di promozione di competenza delle altre strutture del Ministero;
2.7. la diffusione dell'educazione alimentare di carattere non sanitario e l'attivazione di campagne di comunicazione istituzionale nelle scuole;
2.8. la predisposizione di servizi informativi di pubblica utilità per i consumatori;
2.9. le attività relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporto agli enti e società vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere;
2.10. la comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali, alla rete Internet e ai social media;
2.11. la promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito europea e internazionale, anche ai sensi del regolamento (UE) 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio.
3. La Direzione di cui all', comma 2, lettera c), è Autorità unica competente per il coordinamento dell'attività di controllo di tutte le autorità di controllo nazionali responsabili del rispetto delle norme della politica comune della pesca, nonché Autorità di gestione nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP e FEAMPA).
4. Presso il Dipartimento è previsto un posto di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici del Dipartimento.
5. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano due uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: pianificazione strategica con riferimento agli strumenti, gli investimenti e gli incentivi di competenza; gestione e supporto al coordinamento di attività e progetti trasversali a più Direzioni Generali; coordinamento, in collaborazione con la Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare, delle politiche di sviluppo delle imprese del sistema agricolo ed agroalimentare, della cooperazione agroalimentare, dell'organizzazione e integrazione dei mercati, delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero; gestione e coordinamento delle attività di rilevazione statistica, ricerca e studi di competenza del Dipartimento; gestione dei rapporti con le Regioni e con gli enti territoriali; rapporti con gli uffici della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il Dipartimento si articola complessivamente in ventiquattro uffici dirigenziali non generali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-16;178#art-3