Titolo XV

Art. 128

Rinvio ad altre norme

In vigore dal 28 dic 2021
1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, e in quanto applicabili, valgono le norme riguardanti lo stato giuridico dei dipendenti della Banca d'Italia e, in quanto necessario per le specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Agenzia e in quanto compatibili, quelle relative agli impiegati dello Stato di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. Nel presente regolamento, i rinvii a istituti previsti per il personale della Banca d'Italia si intendono riferiti a quelli vigenti e ai successivi aggiornamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-128

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