Titolo XV

Art. 125

Trattamento previdenziale

In vigore dal 28 dic 2021
1. Il personale dell'Agenzia accede a forme di trattamento previdenziale complementare in linea con quello previsto in Banca d'Italia. 2. Il personale dell'Agenzia di cui all' del decreto-legge, proveniente dall'organismo di cui all' della legge 3 agosto 2007, n. 124, dalle forze armate, dalle forze di polizia di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121, ovvero da pubbliche amministrazioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e inquadrato nel ruolo del personale dell'Agenzia entro il 30 giugno 2022, può presentare opzione per il mantenimento del regime pensionistico già costituito nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria esistenti e del trattamento previdenziale dei fondi per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica esistenti nelle amministrazioni di provenienza. 3. Per il personale optante, la retribuzione pensionabile utile ai fini dell', comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è costituita dalle seguenti voci retributive di cui all': a) comma 1, lettere da a) a g) e da i) a m), per il personale dell'Area manageriale e alte professionalità; b) comma 2, lettere da a) a d) e da f) a i), per il personale dell'Area operativa. 4. Le voci di cui al comma 3 concorrono anche ai fini della determinazione della base retributiva del trattamento di fine servizio ai sensi degli del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. 5. L'opzione di cui al comma 2 deve essere esercitata entro nove mesi dalla data dell'immissione nel ruolo del personale dell'Agenzia.
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