Titolo XV

Art. 122

Unioni civili

In vigore dal 28 dic 2021
1. Ai fini della disciplina di cui al presente regolamento, al coniuge è equiparata la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-122

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