Capo I

Art. 5

Dipartimento energia

In vigore dal 22 dic 2023
1. Il Dipartimento energia (DiE) esercita, ai sensi dell', comma 5, le competenze del Ministero in materia di mercati energetici; sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti energetici; efficienza e competitività energetica; promozione delle energie rinnovabili e gestione dei relativi programmi di finanziamento e dei correlati incentivi; processi di decarbonizzazione; nucleare e gestione dei rifiuti nucleari; carburanti e mobilità sostenibile; gestione dei titoli minerari; programmi di finanziamento, anche europeo, in materia di energie rinnovabili e di risorse a basso tenore di carbonio; analisi, programmazione e studi di settore energetico e in materia di geo risorse; economicità e sicurezza del sistema energetico nazionale con garanzia di resilienza; infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; regolamentazione delle infrastrutture energetiche; normativa tecnica nel settore energetico; servizi minerari per gli idrocarburi e le geo risorse; programmi e misure di ricerca e di sviluppo, nonché di promozione di nuove tecnologie per la transizione energetica; sviluppo delle politiche per il miglioramento della qualità dell'aria. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2023, N. 180. 3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attività delle direzioni generali nelle materie di competenza secondo le modalità di cui all', comma 7. 4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il DiAG nelle funzioni di cui all', comma 5. 5. Il Dipartimento partecipa alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE nelle materie di propria competenza, in collaborazione con il DiAG secondo quanto previsto dall', comma 6. 6. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle direzioni generali afferenti e fornisce l'informativa sui rapporti con gli organismi internazionali di settore al DiAG. 7. Il Dipartimento provvede, secondo un approccio trasversale a ciascuna direzione generale, alla elaborazione delle strategie per la transizione e la competitività del sistema energetico nazionale e al disegno di strumenti e meccanismi funzionali all'attuazione delle predette strategie, nonché al coordinamento delle azioni per il monitoraggio, il controllo e la gestione delle situazioni di crisi ed emergenza energetica. 8. Presso il Dipartimento opera la Segreteria tecnica di cui all', comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per il supporto tecnico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-07-29;128#art-5

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